I giusti principi del Decreto e l’indebita formulazione impositiva

Il Decreto  varato domenica in serata dal Presidente Conte sui criteri per affrontare la convivenza, assume nel merito provvedimenti secondo le indicazioni degli esperti, quelli scientifici in prima linea, per difendersi dal Covid19 con il distanziamento individuale. Il che è opportuno, anzi naturale, visto che in mancanza di vaccini o di medicine di certo efficaci, non esiste altro metodo per limitare i rischi.

Al di là del merito, pone invece sostanziali problemi di correttezza istituzionale il linguaggio e il periodare usati dalle strutture ministeriali per formulare i provvedimenti. Sono zeppi di termini e di fraseologia burocratici, pervasi da zelo poliziesco e del tutto non consoni  all’impianto costituzionale. Del tipo “si consentono gli spostamenti”, “divieto assoluto di mobilità”, “non è consentito svolgere attività ludica all’aperto”; in genere un palpabile  clima autorizzatorio di ogni comportamento.

Spingere i cittadini a seguire le indicazioni in chiave terapeutica, non equivale affatto ad obbligarli al di là del quadro amministrativo. Per di più senza indicazioni del Parlamento. Qui il Presidente non è stato attento nel valutare le parole sottopostegli. In nessun caso va data ai cittadini, già troppo influenzati dai pregiudizi contro la scienza, l’idea che sono quotidianamente costretti a certi comportamenti di vita piuttosto che indurli a tenere quei comportamenti perché caldamente consigliati a farlo per  tutelare la loro incolumità fisica.

Lo zelo burocratico  si è peraltro spinto al di là del non corretto rapporto con il cittadino.

Non si è accorto della lettera i) dell’art. 1, punto 1 del Decreto (Conte e il Ministro Speranza hanno proprio firmato il testo senza leggerlo). Lì è scritto testualmente “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone…….”. Ciò contrasta in primo luogo con il principio laico della libertà di religione. In più – pur  scrivendo da decenni sui pericoli dell’art.7 e del Concordato con la Chiesa – siccome il Concordato è in vigore, lo Stato italiano non può  condizionare l’apertura dei luoghi di culto cattolici. Lo sbaglio degli estensori del Decreto è inverosimile. Anche perché da oltre un mese il Papa ha disposto che, in epoca di COVID19 , non si svolgano funzioni religiose alla presenza dei fedeli.

Comunque, l’errore ha innescato una curiosa protesta della CEI. Curiosa perché, scrivendo che i vescovi non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto, ha ingigantito l’errore nel Decreto, al prezzo di scordare  il disposto del Papa di affidarsi in epoca Covid19  alle indicazioni della scienza. E ciò esula dalla regola gerarchica di una religione a struttura verticistica.

Raffaello Morelli

Campagne Liberali è un'associazione di cittadini che difende la libertà di scelta e promuove il metodo scientifico.

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